Attraverso le pubblicazioni di matrimonio, disciplinate dagli artt. 50-62 del D.P.R. n. 396/2000 e dagli artt. 93-95 del Codice Civile, che vengono affisse sull'Albo del Comune, l'ufficiale di stato civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La richiesta di pubblicazione deve essere presentata almeno tre, quattro mesi prima della data presunta di celebrazione del matrimonio, come previsto dall'art. 94 del Codice Civile.
Chi intende sposarsi in Italia, con rito civile o concordatario, deve richiedere la pubblicazione di matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza dei futuri sposi, oppure a uno dei due comuni in caso di residenze diverse, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 396/2000. L'Ufficio Pubblicazioni valuterà caso per caso la situazione dei richiedenti e i documenti da produrre, in conformità agli artt. 84-116 del Codice Civile (impedimenti matrimoniali) e agli artt. 5-7 della L. n. 847/1929 (matrimonio concordatario). Una volta raccolta la documentazione, verrà fissato l'appuntamento per la sottoscrizione del verbale di richiesta delle pubblicazioni, come stabilito dall'art. 51 del D.P.R. 396/2000. La richiesta può essere fatta anche online.
Se la richiesta viene effettuata online, la procedura telematica rappresenta soltanto la fase iniziale dell’iter.
Si tratta infatti di una richiesta di pubblicazione che sarà sottoposta a verifica da parte degli uffici comunali competenti.
Dopo l’invio della domanda tramite il portale, l’iter proseguirà con i seguenti passaggi:
Controllo della documentazione presentata dagli uffici comunali.
Conferma della validità dei dati e dei requisiti richiesti.
Emissione e pubblicazione ufficiale dell’atto.
Comunicazione all’interessato dell’esito della richiesta.
Per completare la procedura, è necessario presentarsi all’appuntamento con tutta la documentazione richiesta e firmare il verbale di pubblicazione. Solo dopo aver completato questi passaggi, le pubblicazioni saranno effettivamente affisse sull’Albo Pretorio del Comune.
Importante: dopo la firma del verbale, la pubblicazione resta esposta per 8 giorni all'albo pretorio, come previsto dalla normativa; solo a partire dal quarto giorno successivo alla conclusione di questo periodo di pubblicazione, è possibile procedere alla celebrazione del matrimonio.
Quando gli sposi non conoscono la lingua italiana è richiesta la presenza di un interprete in tutte le fasi (informazioni ed esibizione dei documenti, sottoscrizione del verbale di pubblicazione, celebrazione del matrimonio).
art. 50 del D.P.R. n. 396/2000; art. 50 del D.P.R. n. 396/2000; art. 84 del Codice Civile; art. 5 della L. n. 847/1929